Fatturazione elettronica clienti

Fattura elettronica per i clienti residenziali

A partire dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fatturazione elettronica, un sistema digitale che rende l’emissione e l’invio della fattura più semplice, sicuro ed efficiente, eliminando gli sprechi di carta e migliorando l’automazione del processo grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, che, tramite controlli tecnici automatici, permette di verificare la correttezza del documento prima di inviarlo al destinatario.

L’obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione venga effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Clienti Consumer (senza Partita IVA)

Sono identificati come Consumer tutti i clienti non provvisti di partita IVA e appartengono questa categoria:

• i clienti residenziali

• la maggior parte delle utenze comuni dei condomini (anche se gestiti da un Amministratore)

• i clienti non titolari di partita IVA (come alcuni circoli, associazioni, ecc.).

Le fatture emesse nel nuovo formato elettronico (XML) saranno consultabili accedendo al servizio Fisconline sul sito di Agenzia delle Entrate.

Potrai sempre consultare le bollette secondo le tue abitudini, infatti E.ON continuerà ad inviartele nel formato tradizionale (cartaceo o Bollett@smart) nelle modalità da te scelte. I PDF delle bollette e gli altri servizi a te dedicati saranno comunque disponibili anche nella tua area riservata E.ON.

Se sei un amministratore di condominio, anche tutti gli altri servizi che hai attivato non subiranno modifiche.

Nota Importante
A partire da gennaio 2019 la versione cartacea o la Bollett@smart saranno soltanto una copia analogica non valida ai fini fiscali.

Fattura elettronica per i clienti business

A partire dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fatturazione elettronica, un sistema digitale che rende l’emissione e l’invio della fattura più semplice, sicuro ed efficiente, eliminando gli sprechi di carta e migliorando l’automazione del processo grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, che, tramite controlli tecnici automatici, permette di verificare la correttezza del documento prima di inviarlo al destinatario.

L’obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione venga effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

L’emissione delle fatture nei confronti di soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti in Italia, dovrà obbligatoriamente1 avvenire in formato elettronico (XML) utilizzando la piattaforma del Sistema di Interscambio (SdI), che provvederà al ricevimento delle fatture da parte del fornitore e al recapito delle stesse al cliente finale, previo controllo formale.

Ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa, con le conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente.
Per le operazioni B2B, il Sistema di Interscambio tenta di consegnare la fattura elettronica all’indirizzo telematico indicato all’interno della fattura, che può essere:

• un Codice Destinatario (codice alfanumerico di 7 cifre, identificativo di un canale FTP o Web Service e che può essere richiesto sul sito www.fatturapa.gov.it)

• una casella mail PEC (Posta Elettronica Certificata).

Qualora ci si avvalga di un intermediario per la raccolta delle fatture elettroniche, l’indirizzo telematico da utilizzare è quello che è stato fornito dall’intermediario.

Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente la fattura elettronica, è indispensabile comunicare ad E.ON in modo chiaro e tempestivo la propria partita Iva, i propri dati anagrafici e l’indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che dovrà essere riportato nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnarla.
In alternativa (o in aggiunta) sul sito di Agenzia delle Entrate è possibile abbinare al proprio numero di partita Iva l’indirizzo telematico dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente da quello che verrà inserito dal fornitore nel tracciato XML. Pertanto, se si utilizza questo servizio, il SdI ignorerà l’informazione riportata in fattura e la consegnerà sempre all’indirizzo telematico abbinato alla partita Iva.

Qualora il canale telematico non sia stato né abbinato alla propria partita Iva né comunicato ad E.ON, il Sistema di Interscambio non sarà in grado di recapitare direttamente la fattura elettronica, questa sarà comunque disponibile nella propria area riservata sul sito di Agenzia delle Entrate.
Per agevolare la transizione dei suoi clienti verso la fatturazione elettronica, EON ha fatto le seguenti scelte:

• inserirà il PDF della fattura come allegato nell’xml della versione elettronica;

• manterrà l’invio della copia analogica della fattura nel formato tradizionale (cartaceo o Bollett@smart) nelle modalità da te scelte;

• continuerà a metterti a disposizione i pdf delle fatture e gli altri servizi a te dedicati nell’area riservata E.ON.

Ti informiamo inoltre che, in assenza di tue indicazioni sull’indirizzo telematico da utilizzare, verrà considerato l’indirizzo PEC depositato presso la Camera di Commercio o risultante dal sito Inipec https://www.inipec.gov.it/cerca-pec.

Nota Importante

A partire da gennaio 2019 la versione cartacea o la Bollett@smart saranno soltanto una copia analogica non valida ai fini fiscali. L’unico documento fiscalmente rilevante sarà la fattura elettronica trasmessa tramite il SdI, quindi ai fini della detraibilità dell’Iva:

• ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento;

• nel caso in cui SdI non riuscisse a consegnarla (o per mancanza delle informazioni relative all’indirizzo telematico o per problemi tecnici di trasmissione), la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito di Agenzia delle Entrate.

Pubbliche Amministrazioni

L’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni2 è in vigore dal 2014 per le Amministrazioni Centrali e dal 31/03/2015 per tutti gli altri enti.
L’avvio della fatturazione elettronica tra privati non introduce nessuna modifica in questo processo, quindi E.ON continuerà ad emettere i documenti in formato XML, inserendo all’interno anche il PDF della fattura come allegato.

Link agenzie delle entrate area tematica:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica

Note:
1) Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art.27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Anche questi operatori, tuttavia, riceveranno fatture in formato elettronico da parte dei loro fornitori.

2) Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni www.indicepa.gov.it.