Decreto Rilancio, Superbonus al 110%: come funziona e cosa c’è da sapere

Con la pubblicazione del nuovo Decreto Rilancio, il governo Conte ha introdotto una serie di misure e incentivi per aiutare famiglie e imprese a ripartire dopo il lockdown da coronavirus. Fra queste, particolarmente interessante risulta l’introduzione di un Superbonus, con l’estensione delle detrazioni fino al 110% della spesa effettuata per la ristrutturazione, l’efficientamento energetico degli edifici, l’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Ma come funziona questa misura straordinaria, cosa c’è da sapere?

L’incentivo è stato approvato con il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 e sarà valido sulle opere di ristrutturazione avviate dal 1 luglio 2020 e concluse entro il 31 dicembre 2021. In attesa dell’uscita dei decreti attuativi*, iniziamo a scoprire tutti i dettagli utili.

Superbonus al 110%: cosa prevede

Con la pubblicazione del nuovo Decreto Bilancio, l’Esecutivo ha voluto introdurre delle misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali in risposta alla pandemia da COVID-19. Il Decreto, con un focus sugli interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico, aumenta il perimetro degli interventi realizzabili rispetto alle agevolazioni fiscali già in vigore, “Ecobonus” e “Sismabonus”, ed alza le percentuali di detrazione fiscale al 110%.

Così come già accennato, gli incentivi previsti sono validi per i lavori avviati dal 1 luglio 2020 e conclusi entro il 31 dicembre 2021. Tra le opere incluse nel bonus, e quindi idonee alle detrazioni fino al 110%, rientrano:

  • Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio, per un’incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente lorda del palazzo.
  • Climatizzazione invernale condominiale: interventi sulle parti comuni del palazzo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la produzione di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A) a pompa di calore.
  • Climatizzazione invernale unifamiliare: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffreddamento o la produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore.
  • Impianti fotovoltaici: installazione di pannelli fotovoltaici . Il bonus sarà accessibile solo se l’impianto fotovoltaico verrà installato nel contesto di uno degli interventi di riqualificazione energetica sopracitati;
  • Altro efficientamento energetico: opere per la sostituzione di finestre, infissi e schermature solari o installazione di colonnine elettriche di ricarica, con limiti di spesa variabili a seconda dell’intervento. Come per i pannelli fotovoltaici, sarà possibile beneficiare della detrazione al 110% solo se gli interventi saranno realizzati congiuntamente a uno degli interventi sopraelencati;
  • Misure antisismiche: incentivi riservati agli edifici nelle zone di rischio da 1 a 3.

Superbonus al 110%: i requisiti

Per accedere agli incentivi previsti dal nuovo Ecobonus e Sismabonus, sarà necessario rispettare alcuni requisiti. In attesa dei decreti attuativi del Decreto Rilancio, in arrivo nelle prossime settimane, sono già emerse alcune delle limitazioni previste dal governo.

Innanzitutto, le misure sono principalmente intese per i condomini e alle singole unità immobiliari presenti in questi palazzi. Per gli edifici unifamiliari, invece, l’erogazione dei bonus sarà prevista unicamente per la prima casa.

Non è però tutto. Per poter approfittare dell’agevolazione al 110%, è necessario che gli interventi di riqualificazione energetica rispettino dei requisiti tecnici minimi, affinché vi possa essere un miglioramento di almeno due classi energetiche per l’edificio. In caso questo scatto non fosse possibile, è richiesto il raggiungimento della classe energetica più alta possibile, certificata tramite l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) da effettuare prima e dopo l’intervento.

Recupero della spesa: anche sconto in fattura

A differenza degli Ecobonus stanziati negli scorsi anni, il Decreto Rilancio introduce un doppio meccanismo per il recupero dell’agevolazione. Oltre al classico credito d’imposta, sarà infatti possibile usufruire della cessione del credito alla banca oppure dello sconto diretto in fattura.

In altre parole, chi deciderà di avvalersi del Superbonus potrà decidere di:

  • anticipare i costi dei lavori, per poi recuperare il credito maturato dallo Stato, con detrazione fiscale per 5 anni nella dichiarazione dei redditi;
  • anticipare i costi dei lavori e cedere il credito d’imposta alla banca, ottenendo immediatamente il rimborso della spesa;
  • cedere il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori, con l’immediato storno in fattura. Considerando come il bonus copra l’intero intervento, ciò significa eseguire i lavori senza la necessità di esborsi preliminari o anticipi.

Superbonus: come richiederlo e quali sono i vantaggi

Non appena saranno disponibili i decreti attuativi*, per approfittare del Superbonus al 110% sarà necessario sottoporre ufficiale richiesta tramite il sito dell’Agenzia ENEA. Naturalmente, in caso si decida di cedere il credito d’imposta a un’azienda, sarà quest’ultima a occuparsi dell’intera procedura.

Come facile intuire, sono moltissimi i vantaggi che condomini e proprietari di abitazioni unifamiliari possono ottenere approfittando del Decreto Bilancio:

  • provvedere all’efficientamento energetico del palazzo a costo zero, grazie al bonus del 110%;
  • evitare anticipi di spesa grazie alla possibilità di cedere il credito d’imposta all’azienda che eseguirà i lavori;
  • passare a fonti energetiche più efficienti e verdi, come il fotovoltaico;
  • approfittare di un cappotto termico per migliorare la performance energetica del palazzo e ridurre la dispersione del calore;
  • installare sistemi di climatizzazione, sia invernale che estiva, dal minore impatto in termini di emissioni.

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*Specifichiamo che il contenuto di questo articolo potrà essere sottoposto a revisione e/o aggiornamento in seguito alla conversione in legge del Decreto, che avverrà entro il 18 luglio 2020.

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