Le comunità energetiche, dall’autoconsumo “1 a 1” all’autoconsumo “1 a molti”

L’energia elettrica è una risorsa particolare: deve essere generata nel momento in cui viene richiesta, cioè nel momento in cui, ad esempio, ogni utente accende le luci, prende un ascensore o attiva il cancello automatico per uscire dal proprio stabile. Ecco che il tema della produzione distribuita di energia da FER (Fonti Energia Rinnovabile) e dell’autoconsumo dell’energia si fa sempre più importante. Avevamo già parlato delle comunità energetiche, della loro definizione e legislazione: scopriamo ora come funzionano, e cosa si intende per autoconsumo collettivo.

Autoconsumo fotovoltaico, come funziona

Consideriamo il caso dell’installazione di un impianto Fotovoltaico (FV). Tale struttura è connessa a un punto di presa della rete elettrica (POD). L’energia prodotta che soddisfa simultaneamente il fabbisogno associato a quel punto di presa viene autoconsumata, la quota parte rimanente viene invece ceduta alla rete e valorizzata secondo differenti modalità (scambio sul posto o ritiro dedicato).

La modalità di autoconsumo che abbiamo descritto è definita “1 a 1”, in quanto per ogni impianto installato il beneficiario è uno e un solo POD, e influisce sul dimensionamento dell’impianto stesso, che diventa tanto più conveniente quanto più è alta la quota di autoconsumo. 

Così, se si prende a riferimento il caso di un condominio, l’installazione di un impianto FV andrebbe a soddisfare il fabbisogno energetico associato a un singolo POD, che solitamente è quello dei servizi comuni. 

E il fabbisogno energetico dei singoli appartamenti? Con questa configurazione resterebbe escluso e non parteciperebbe all’autoconsumo, anche perché dal punto di vista fisico l’impianto FV non può essere collegato a ciascuna unità abitativa dei condòmini. Per coinvolgerli, il regolatore (approvazione Decreto Milleproroghe art. 42 bis) ha provveduto a sviluppare la configurazione delle comunità energetiche. Si tratta attualmente di una disciplina normativa sperimentale in attesa del recepimento della direttiva RED II che avverrà entro il 30 giugno del 2021. Di fatto l’energia ceduta alla rete in configurazione “1 a 1” viene rimessa in gioco, dal punto di vista economico, in una sorta di autoconsumo “1 a molti” dove i “molti” sono i partecipanti alla comunità. Nel proseguo dell’articolo alcuni punti di approfondimento legati al tema. 

Comunità energetiche rinnovabili, cosa sono

Una comunità energetica è una associazione di utenti che condividono tutta l’energia da loro prodotta, da fonte rinnovabile, al fine di coprire il loro fabbisogno energetico simultaneo indipendentemente dalla connessione fisica agli impianti di produzione. La figura seguente esemplifica il caso di una comunità energetica calata nel contesto condominiale. L’impianto risulta essere sempre connesso al POD dei servizi comuni e l’energia non autoconsumata direttamente verrà “messa a disposizione” della comunità.

Quali sono i partecipanti alle comunità energetiche e quali vincoli da rispettare?

La partecipazione a tali comunità è aperta a tutti, compresi coloro che non sono in possesso di un impianto di produzione, purché i punti di connessione siano ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina di trasformazione Media/Bassa Tensione. Il computo totale della potenza installata degli impianti di produzione non può superare i 200 kW.

La condivisione dell’energia all’interno della comunità energetica

La condivisione dell’energia prodotta avviene utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.

Si consideri l’esempio soprariportato nella fig. 2, riguardante la produzione oraria di un impianto FV da 20 kW e associata a una comunità energetica costituita da un condominio di 12 unità abitative per una potenza complessiva di 45 kW compresi i POD dei servizi comuni. Si distinguono i seguenti casi:

  • Caso A: Energia ceduta in rete impianto FV < energia assorbita dalla comunità energetica. In questo caso l’energia condivisa tra i partecipanti alla comunità ammonta a 14 kWh.
  • Caso B: Energia ceduta in rete impianto FV > energia assorbita dalla comunità energetica. L’energia condivisa risultante è pari a 16 kWh.

L’energia  pertanto deve essere condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo. 

Come avviene la gestione della comunità energetica?

La gestione di una comunità energetica avviene tramite la creazione di una associazione costituita da persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali (amministrazioni comunali), i cui punti di prelievo e immissione complessiva (che non superi i 200 kW) siano ubicati in reti in bassa tensione e sottese alla medesima cabina di trasformazione MT/bt.

L’associazione individua un soggetto delegato che gestisce le partite economiche con il GSE, mentre i partecipanti alla comunità mantengono lo status di clienti finali. 

I rapporti di condivisione devono essere regolati attraverso un contratto di diritto privato. Con riferimento alla fig. 2, ciò significa che la valorizzazione economica dei 14 kWh (Caso A) e 16 kWh (Caso B) dovrà essere ripartita tra i partecipanti alla comunità in funzione di criteri condivisi. 

I partecipanti alla comunità energetica  possono decidere in qualsiasi momento di lasciare la comunità. Ogni partecipante può mantenere e/o scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. 

Come avviene la valorizzazione economica dell’energia condivisa?

L’energia prodotta dall’impianto FV e rientrante nella quota parte condivisa viene valorizzata attraverso l’applicazione di corrispettivi economici volti a valorizzare l’effetto virtuoso che la produzione distribuita conferisce al sistema di distribuzione dell’energia (ottimizzazione impianti, riduzione perdite) e l’applicazione di una tariffa incentivante (in attesa di essere pubblicata da parte del MISE). Alla luce di questa valorizzazione economica, il soggetto delegato potrà ridistribuire direttamente gli importi economici maturati secondo tempistiche e modalità concordate. 

La configurazione comunità energetica è compatibile con il Superbonus?

Sì: il Superbonus 110% sarà riconosciuto anche per la realizzazione di comunità energetiche e sarà applicato alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria al 50% e nel limite dei 96.000 €. I condomini che a seguito dell’implementazione di uno tra gli interventi trainanti previsti (cappotto termico, sostituzione impianto di riscaldamento centralizzato) potranno installare un impianto FV che potrà godere della disciplina prevista dalla comunità energetica. I termini economici della valorizzazione dell’energia condivisa, il contesto Superbonus, verranno pubblicati con successivi provvedimenti.

Le comunità energetiche rappresentano una grande opportunità per mettere al centro l’utente rendendolo parte attiva del sistema energetico attraverso la partecipazione e condivisione dell’energia. Tutto questo porterà indubbi vantaggi nella direzione di un uso dell’energia sempre più green e sostenibile.

Scarica l'articolo

Scarica PDF

Ti è piaciuto questo articolo?

Per ricevere la nostra Newsletter, registrati all'Area Riservata ed entra nella Green Community E.ON; potrai condividere le news e collezionare così ecoPoints per ottenere premi e sconti.