Superbonus al 110%, cosa cambia con il decreto attuativo

Con la definitiva approvazione del Decreto Rilancio il 16 luglio 2020 da parte del Senato, e la sua contestuale conversione nel Decreto Legge 34/2020, il già ribattezzato Superbonus diventa realtà. La serie di misure volute dal governo, per aiutare le famiglie e le imprese italiane a risollevarsi dopo il Coronavirus, entrano infatti nel vivo. Il decreto attuativo ha però comportato alcune modifiche rispetto al testo originario della misura, determinando piccoli cambiamenti nelle modalità di accesso agli incentivi statali e ai tetti di spesa. Cosa cambia, di conseguenza, per il Superbonus al 110%?

Gli interventi trainanti per accedere al Superbonus

La versione definitiva del Decreto Legge 34/2020 mantiene inalterate gran parte delle misure già previste nella stesura del decreto, seppur con qualche minima variazione. Come esito degli emendamenti discussi prima dell’approvazione del testo finale della legge, sono stati individuati quattro cosiddetti “interventi trainanti”, che permettono di accedere agli incentivi fino al 110% previsti dal Superbonus. Questi comprendono:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro dell’edificio, per un’incidenza pari o superiore al 25% della superficie disperdente lorda. In altre parole, si tratta dell’installazione di un cappotto termico per il miglioramento delle performance energetiche dello stabile. Rispetto alla prima stesura del testo, vengono incluse anche le superfici inclinate degli edifici; 
  • interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti, con soluzioni centralizzate idonee al riscaldamento, al raffrescamento e alla fornitura di acqua calda sanitaria. Queste possono essere a condensazione, purché di classe energetica A, a pompa di calore, ibridi o geotermiche, inoltre possono essere abbinate all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; 
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, purché dotati di uno o più accessi autonomi, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti idonei al riscaldamento, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso, si potranno scegliere sistemi a condensazione di classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche in abbinamento a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; 
  • interventi per l’implementazione di misure antisismiche, inclusi i sistemi di monitoraggio continuo strutturale degli edifici, purché in aggiunta agli interventi di miglioramento antisismico dello stabile. 

Come facile intuire da questi quattro interventi trainanti, il ricorso al fotovoltaico sia per la produzione di energia che di acqua calda possono rientrare nel Superbonus al 110%, purché abbinati alle altre misure di efficientamento energetico previste dal decreto. Lo stesso vale per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Nuovi beneficiari Superbonus e tetti di spesa

L’approvazione del Decreto Legge 24/2020 modifica, rispetto alla prima stesura del Decreto Rilancio del Governo, la platea dei beneficiari degli incentivi e i tetti massimi di spesa. La prima novità riguarda l’esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso, ovvero l’A/1, l’A/8 e l’A/9.

In merito all’isolamento termico delle superfici esterne degli edifici, quindi con l’installazione del cappotto termico, l’agevolazione è prevista per gli interi edifici o le singole unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, purché con accesso indipendente. I tetti di spesa sono così definiti: 

  • fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, purché con accesso indipendente; 
  • fino a 40.000 euro, moltiplicabili per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, fino a un massimo di otto unità immobiliari; 
  • fino a 30.000 euro per tutte le unità in edifici con più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda la sostituzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda all’interno dei condomini, il Decreto Legge prevede i seguenti tetti:

  • fino a 20.000 euro per singola unità immobiliare, moltiplicabili per il numero di unità che compongono l’edificio, per un massimo di otto; 
  • fino a 15.000 euro per singola unità immobiliare per gli edifici con più di otto unità. 

Per gli edifici unifamiliari, o inseriti in unità immobiliari purché con accesso autonomo, le stesse misure prevedono una soglia massima di 30.000 euro. Invece il Sismabonus prevede il recupero del 110% della spesa, o del 90% di eventuali polizze contro eventi calamitosi, per tutti gli edifici, purché non situati in zona sismica 4.

Superbonus: tempistiche, requisiti e modalità di detrazione

Tra le novità del decreto legge sul Superbonus, emerge un cambiamento delle tempistiche rispetto a quanto preventivato nelle scorse settimane. L’agevolazione sarà infatti valida per i lavori sostenuti dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: non è quindi prevista l’estensione al 2022.

Per poter accedere al bonus fino al 110%, sarà inoltre necessario rispettare due principali requisiti, questi ultimi rimasti immutati con l’approvazione finale del decreto. Innanzitutto, si dovrà raggiungere un miglioramento di due classi energetiche per l’edificio condominiale o per le singole unità immobiliari, anche se inserite in edifici plurifamiliari purché dotate di accesso indipendente. Ancora, sarà necessario presentare l’attestato di prestazione energetica APE, da certificare sia prima che dopo l’intervento migliorativo. La grande novità della versione finale del decreto è però nell’estensione di tutte le misure anche alle seconde case

Le modalità di riscossione rimangono invece identiche a quelle annunciate ormai diverse settimane fa. Il bonus potrà essere ottenuto sotto forma di detrazione fiscale, da incassare in cinque rate annuali, oppure si può approfittare della cessione del credito direttamente alla società che eseguirà i lavori. In questo caso, si potrà approfittare di uno sconto immediato in fattura, senza dover quindi anticipare denaro per coprire le spese.

Superbonus: il supporto di E.ON

L’accesso agli incentivi e alle detrazioni del Superbonus potrebbe risultare difficile per singoli cittadini o interi condomini, data la natura del decreto. Non solo le tempistiche appaiono decisamente ristrette e le limitazioni assai complesse, ma potrebbero palesarsi durante il percorso di ristrutturazione altre problematiche, ad esempio inerenti alla qualità dei materiali. Per questo motivo, è indicato affidarsi a professionisti esperti che possano seguire l’intera opera sin dalla sua primissima fase di progetto, per evitare intoppi e inutili stress.

E.ON, grazie all’esperienza acquisita sul fronte energetico e alla collaborazione con gli amministratori condominiali, è in grado di offrire delle soluzioni complete e di qualità, offrendo supporto  non solo della fase dei lavori ma anche delle questioni burocratiche. 

Affidarsi a E.ON significa innanzitutto rispettare le tempistiche previste dal nuovo Decreto Legge, assicurando così l’effettiva titolarità del Superbonus. Proponiamo un percorso dedicato all’Amministratore propedeutico alla realizzazione in tempi brevi di un progetto completo, che affianchi l’Amministratore in ogni aspetto progettuale e gli garantisca un’assistenza continua e costante durante tutte le fasi di realizzazione del progetto. L’amministratore di condominio potrà, quindi, approfittare di una documentazione precisa da presentare in assemblea a tutti i condomini così da ottimizzare i tempi . Approvati i lavori, E.ON fornirà un’assistenza continua e puntuale, garantendo ad amministratori e condomini la riuscita dell’intervento nelle tempistiche previste.

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