Agevolazioni per gli eventi eccezionali

Agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali nel mese di maggio 2023

Il decreto-legge 61/23 ha disposto una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, tra cui alcune misure a favore dei titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale che consistono in:

  • sospensione dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica e gas naturale fino al 31 agosto 2023 (fino al 31 ottobre 2023, su richiesta del cliente, se l’abitazione o la sede di fornitura sono risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali) nello stesso periodo. 
  • sospensione delle azioni di contrasto alla morosità.

Al termine del periodo di sospensione:

  • rateizzazione automatica e senza interessi degli importi delle bollette i cui termini sono stati sospesi
  • invio di nuova comunicazione di costituzione in mora ai clienti morosi e ripresa della fatturazione dell’eventuale corrispettivo Cmor.

Successivamente, la legge 136/23 ha previsto la possibilità di accedere, su richiesta, anche ad agevolazioni tariffarie sui consumi da maggio ad ottobre 2023.

L’agevolazione è limitata alle abitazioni o sedi di fornitura risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali.

Gli interessati devono presentare istanza di accesso all’agevolazione trasmettendo il modulo dedicato ai contatti indicati al suo interno, insieme alla copia di un documento di identità, entro il 30 giugno 2024. Può essere presentato un unico modulo per le forniture di energia elettrica e gas, sia per i clienti residenziali che business.

->Modulo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  per agevolazioni tariffarie.

Si specifica che tutte le misure di sostegno si applicano solo alle forniture attive al 1° maggio 2023 nei Comuni (o loro frazioni) elencati nell’allegato 1 del decreto-legge 61/23.

In cosa consiste la rateizzazione degli importi sospesi?

Alla fine del periodo gli importi che sono stati oggetto di sospensione dei termini di pagamento sono automaticamente rateizzati senza interessi.

I clienti interessati ricevono comunicazione degli importi oggetto di rateizzazione e dei dettagli del piano rateale. Le rate sono emesse con la stessa periodicità della fatturazione ordinaria su un periodo di 12 mesi e hanno un importo costante non inferiore a 20 € (il periodo di rateizzazione può essere ridotto al fine di prevedere l’emissione di rate non inferiori a 20 €). Il piano rateale non è previsto in caso di importi inferiori a 50 €.

Rimane sempre valida la possibilità di pagare gli importi in unica soluzione.

In cosa consiste l’agevolazione tariffaria?

Ai beneficiari delle agevolazioni, per il periodo di competenza da maggio a ottobre 2023, non si applicano le componenti tariffarie a copertura di:

· oneri di rete

· oneri generali di sistema

Per lo stesso periodo, sono azzerati anche i corrispettivi a copertura degli oneri dei distributori per le prestazioni di:

· attivazione

· disattivazione

· riattivazione

· voltura

Le agevolazioni sono riconosciute anche ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto del gas, con l’azzeramento della componente CPu.

A fronte di richiesta di accesso all’agevolazione tariffaria, E.ON Energia, a seguito di verifica da parte del distributore competente del rispetto dei requisiti richiesti, riconosce le agevolazioni spettanti nell’ambito della fatturazione ordinaria, e comunque non oltre il 31 ottobre 2024. 

Comunicazione indirizzo per l’invio delle bollette

Il cliente che desideri ricevere le bollette e le comunicazioni relative ad un indirizzo diverso da quello comunicato a precedentemente all’evento alluvionale, può comunicare il nuovo recapito scrivendo a: E.ON Energia S.p.A. - Casella Postale 14029 - 20146 Milano.

Oppure chiamando il Servizio Clienti ai seguenti numeri:

800 999 777 – clienti residenziali

800 999 222 – per clienti business

Principale normativa di riferimento
 

  • decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
  • legge 9 ottobre 2023, n. 136
  • delibera ARERA 216/2023/R/com
  • delibera ARERA 267/2023/R/comdelibera 
  • ARERA 390/2023/R/com
  • delibera ARERA 565/2023/R/com
  • delibera ARERA 10/2024/R/com